Pac, ufficializzato il calendario della presentazione delle domande uniche per il 2020. L’Agea con la circolare pubblicata il 15 maggio ha fornito le istruzioni recependo la deroga introdotta dal Regolamento della Commissione Ue per l’emergenza sanitaria. Ecco le date per la presentazione delle domande uniche: entro il 15 giugno per le domande iniziali, entro il 30 giugno per quelle di modifica, mentre per la comunicazione di ritiro di domande di aiuto il termine ultimo è il momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore.
Le comunicazioni relative alla cessione delle aziende vanno presentate entro il 9 giugno 2021.
L’art. 1, comma 4, del DM 13 maggio 2020 n. 5158 stabilisce, inoltre, che per la presentazione delle domande Pac sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, (relativa alla pandemia) riconosciuta direttamente dall’Autorità nazionale per l’intero territorio nazionale. Pertanto è ammessa la presentazione tardiva senza penalità, ma non oltre il 10 luglio 2020.
Per quanto riguarda le domande dello Sviluppo rurale relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali, l’Agea precisa che la decisione di proroghe, nonché definire la sussistenza delle condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali spetta alle Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale.
Resta operativo per la campagna 2020 il regime dei piccoli agricoltori con lo stesso massimale attribuito all’Italia. Nessuna variazione per il trasferimento titoli.
La circolare inserisce una modifica all’uso oggettivo del suolo e spiega che l’isola aziendale eventualmente proposta automaticamente dai sistemi informativi degli Organismi pagatori in fase di presentazione della domanda unica è condizionata dalla qualità della mappa catastale e dalla precisione del suo posizionamento sull’ortofoto. In situazioni particolari può accadere che un appezzamento correttamente foto-interpretato non abbia una perfetta corrispondenza geometrica con la particella catastale condotta.
L’agricoltore, in tali casi, è tenuto a dichiarare gli appezzamenti aziendali delimitandoli con riguardo alle superfici effettivamente coltivate e deve dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte; per le sole superfici coltivate che eccedono i confini dell’isola aziendale proposta automaticamente (“uso oggettivo”), l’agricoltore è esonerato dall’obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione”.