8 Gennaio 2014

Vendita diretta prodotti agricoli: alcune disposizioni fiscali (parte prima)

Anche la vendita diretta di prodotti, così come le altre attività agricole, consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali in merito a determinazione del reddito imponibile d’azienda, regime IVA applicato, aliquote IRES e IRAP.

In questo caso, infatti, i ricavi che derivano dall’attività di vendita diretta, rientrando nel più generale esercizio dell’attività agricola, sono considerati parte del reddito agrario e godono degli stessi benefici.

Non trattandosi quindi di redditi aggiuntivi, l’impresa non è sottoposta ad ulteriori tasse.  È tuttavia fondamentale che la vendita sia effettuata dall’azienda produttrice e non affidata a società terze, come cooperative agricole ecc.

Riguardo all’IVA applicata, invece, è possibile usufruire di tre regimi:

-regime speciale

-regime in esonero

-regime ordinario

Nel primo caso i soggetti interessati sono imprenditori agricoli che eseguono vendita diretta di prodotti acquistati da terzi, aziende che esercitano in forma individuale o associata, organismi di intervento in agricoltura, cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che effettuano cessione di beni prodotti prevalentemente dai soci.
Tuttavia è necessario che questi soggetti svolgano attività di vendita diretta dei seguenti prodotti agricoli ed ittici.