15 Gennaio 2014

Vendita diretta prodotti agricoli: alcune disposizioni fiscali (parte seconda)

Il regime IVA in esonero si applica a tutte quelle aziende agricole il cui volume d’affari non superi i 7.000 euro annui. I prodotti in causa saranno gli stessi cui si fa riferimento anche per il regime speciale. In questo caso non c’è alcun versamento d’imposta e l’imprenditore, nell’esercizio della vendita diretta, non è tenuto ad emettere fattura né scontrino fiscale. Le aziende agricole sottoposte al regime in esonero sono inoltre esentate dal pagamento dell’IRAP. L’imposta in questione è infatti applicata esclusivamente ai soggetti rientranti nel regime IVA ordinario e speciale.
In entrambi i casi la base imponibile IRAP va calcolata al netto di:

- costi relativi al personale assunto con contratto di formazione lavoro

- costi relativi agli apprendisti e ai disabili

- contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro

- acquisti inerenti l’attività agricola, sottoposti ad IVA

Non sono invece deducibili:

- costi relativi al personale

- costi per prestazione di collaborazione coordinata  e continuativa

- utili spettanti agli associati in partecipazione

- perdite sui crediti

- compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente

- compensi per prestazioni di lavoro saltuario

- quota riferibile agli interessi passivi del canone relativo a contratti di locazione finanziaria

Le società di capitali e quelle di persone diverse dalle società semplici seguono invece le regole previste per tutte le imprese commerciali.