9 Gennaio 2014

Piccola proprietà contadina: Legge di stabilità conferma le agevolazioni fiscali

Mentre con la nuova Legge di Stabilità  scompaiono numerose agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli, fra cui compendio unico e fondi montani, resiste la piccola proprietà contadina (p.p.c.), che continuerà ad essere applicata anche nel 2014.

Tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) potranno quindi usufruire dell’agevolazione, acquistando terreni agricoli e fabbricati pertinenziali con un’imposta catastale dell’1% sul prezzo della compravendita.L’agevolazione per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina prevede inoltre che l’imposta di registro ordinaria e quella ipotecaria siano fissate nella quota di 168 euro e non costituiscano, quindi, una percentuale sul prezzo. Non solo l’atto di compravendita e relative copie sono esenti dall’imposta di bollo.

La piccola proprietà contadina si applica necessariamente a tutti i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, incluse le società agricole, regolarmente iscritti alla relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Riguardo alla tipologia di terreni da considerare, è invece necessario che i fondi siano qualificati come agricoli secondo il piano urbanistico in vigore.

Sono quindi esclusi dall’agevolazione i terreni edificabili, anche nel caso in cui l’acquirente intenda destinarli all’esercizio dell’attività agricola. Al contrario bisogna considerare anche i fabbricati rurali pertinenziali, che abbiano valore strumentale ai fini della coltivazione dei terreni. Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, nonostante manchi l’atto di compravendita, l’agevolazione ppc può essere applicata anche nella circostanza in cui un socio conferisca i propri terreni agricoli in una società agricola.

È invece prevista la decadenza dell’agevolazione laddove l’acquirente ceda volontariamente i terreni, o ancora cessi di coltivarli o condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. Diversamente non comportano decadenza dell’agevolazione la successione a causa di morte o l’espropriazione per ragioni di pubblica utilità.