14 Marzo 2014

Acquisto terreni agricoli: il diritto di prelazione agraria

Per prelazione agraria si intende il diritto di essere preferiti in fase di acquisto di terreni agricoli, e quindi avere la precedenza rispetto ad altri compratori.

Il diritto di prelazione agraria spetta innanzitutto al coltivatore diretto che conduce in affitto il terreno oggetto della compravendita da almeno due anni.  Allo stesso modo, anche la società agricola potrà esercitare questo diritto, purché almeno la metà dei soci abbia la qualifica di coltivatore diretto.

Qualora invece il terreno non sia affittato a un coltivatore diretto, la prelazione sarà esercitata dai coltivatori diretti proprietari dei terreni confinanti. Sono invece esclusi da entrambe le opzioni gli imprenditori agricoli professionali e le società di capitali, indipendentemente dalla presenza di soci coltivatori diretti.

Nel caso in cui il venditore abbia intenzione di consentire il diritto di prelazione, dovrà necessariamente notificare la proposta di vendita con lettera raccomandata, all’affittuario o ai confinanti. Alla notifica dovrà essere allegato il contratto preliminare di vendita con il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre eventuali condizioni stabilite per la cessione.

A questo punto il potenziale acquirente ha trenta giorni di tempo per esercitare la prelazione agraria e, nel caso in cui decida di accettare, è tenuto a pagare il prezzo entro mesi. La compravendita del fondo a questo punto si intende conclusa.

Diversamente, in assenza di notifica, o qualora il prezzo indicato sia superiore a quello risultante nel contratto di compravendita, l’avente diritto alla prelazione può riscattare il terreno dall’acquirente entro un anno dalla trascrizione nei registri immobiliari.

Esiste tuttavia la possibilità di evitare la notificazione, attraverso un’espressa richiesta da parte degli aventi diritto. Questi ultimi dovranno però essere stati informati del prezzo di compravendita del fondo e delle relative condizioni di cessione. L’affittuario in particolare dovrà sottoscrivere la rinuncia con l’assistenza dell’associazione agricola cui aderisce.

È inoltre importante ricordare che il diritto di prelazione agraria non può essere in alcun modo esercitato in caso di donazione del terreno agricolo, permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, espropriazione per pubblica utilità.