22 Luglio 2013

Agrotecnico e agronomo: quali sono le differenze?

Molto spesso si usa parlare di agrotecnici e agronomi come se si parlasse della stessa figura professionale quando, invece, si tratta di due cose ben distinte.

Quali i ruoli, le competenze e la formazione?

Proviamo a fare chiarezza di un settore che attira molti giovani che vogliono investire in agricoltura.
Solo per gli esami di abilitazione alla libera professione di Agrotecnico e Agrotecnico Laureato nel 2015 hanno presentato domanda circa 900 candidati (29% diplomati, 71%laureati).

La figura dell’Agrotecnico e dell’Agrotecnico Laureato possiedono entrambi competenze professionali che riguardano lo stesso ambito di attività previsto per l’Albo degli Agronomi e Forestali. Tali competenze - sono numerose ed estese delineando la figura di un consulente globale per l’impresa a tutto tondo, competente non solo nei tradizionali settori agrario, forestale e zootecnico ma anche nei nuovi settori del paesaggio e del verde ornamentale, dell’ambiente e dell’ingegneria naturalistica, dell’alimentazione -
(Fonte
http://www.agrotecnici.it/competenze.htm).

Quello che riguarda gli Agrotecnici e gli Agrotecnici Laureati è un Albo unico a differenza di quello che riguarda gli Agronomi e Forestali, che è diviso in 2 sezioni:

A – per i laureati magistrali (in possesso di competenze complete ed estese)

B – per i laureati triennali (in possesso di competenze ancillari rispetto alle prime e, per svolgere le quali non occorre l’iscrizione all’Albo, perché di libero esercizio).

Sia la figura professionale dell’Agrotecnico e dell’Agrotecnico Laureato che quella dell’Agronomo e Forestale svolgono attività pressoché uguali: entrambi offrono le proprie competenze a favore delle aziende agricole, dei gestori pubblici e privati, dei gestori di parchi e giardini. Si occupano anche delle produzioni vegetali e della loro difesa, della gestione degli allevamenti e della valorizzazione dei prodotti agricoli.

L’ambito professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati è, inoltre, in costante aumento: l’ultima competenza riconosciuta (art. 1-bis della legge n.116 del 11 agosto 2014) è quella relativa alle competenze di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale. Di seguito il testo completo della disposizione interpretativa:
L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell’albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.”

Con quanto appena riportato, è più semplice comprendere come gli Agrotecnici ­-al pari degli Agronomi- siano progettisti nel settore agrario e non solo, o banalmente, consulenti.

L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati assicura nel modo più completo la multidisciplinarietà della professione; ad esso, infatti accedono 7 diverse Classi di Laurea fra cui – oltre a Scienze Agrarie e Veterinarie – anche Scienze Ambientali, Scienze Naturali, Ingegneria Ambientale, Biotecnologie Agrarie oltre a tutte le corrispondenti lauree magistrali.

Per quanto riguarda l’Esame di Stato abilitante la professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato, in seguito alla riforma degli Ordinamenti professionali contenuta nel DPR 7 agosto 2012, n.137, il tirocinio professionale e/o il periodo di attività tecnica subordinata, secondo quanto previsto dall’art.6:

-       ha una durata massima di 18 mesi (per i diplomati)

-       ha una durata massima di 6 mesi (per i laureati)

Non è richiesto nessun tirocinio per l’iscrizione all’Albo degli Agronomi e Forestali. Riteniamo opportuno sottolineare che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati riconosce come valida alternativa al tirocinio professionale, anche la conduzione di una impresa  agricola, così favorendo i giovani imprenditori diplomati e laureati che possono sostenere le prove d’esame abilitante, utilizzando la loro esperienza imprenditoriale in luogo del tirocinio.

Per quanto riguarda i titoli di studio che consentono l’accesso all’Esame di Stato di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato, l’accesso è tuttora consentito a soggetti semplicemente diplomati (agrotecnici o periti agrari) purchè abbiano alle spalle 18 mesi di tirocinio.

Ordinanza ministeriale di indizione della sessione 2015 degli Esami di sato per l'abilitazione della libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato.