Può accadere che il diritto di prelazione agraria, ovvero il diritto di essere preferiti come acquirenti in fase di compravendita del terreno agricolo, sia esercitato da più persone. Il fondo confinante, ad esempio, può essere proprietà di più agricoltori. In questo caso, in particolare, il diritto di prelazione spetterà a tutti i coltivatori diretti comproprietari del fondo, con relativo obbligo di notifica per il venditore. Nel caso in cui il terreno sia affittato a un coltivatore diretto, invece, il diritto di prelazione spetterà quasi sempre a quest’ultimo, anche in presenza di un confinante.
Le uniche due eccezioni alla norma sono rappresentate dall’eventualità in cui l’affitto abbia carattere di precarietà, ovvero sia stato stipulato al solo scopo di eludere le norme sulla prelazione agraria, e dalla rinuncia da parte dell’affittuario alla proroga del contratto. In quest’ultimo caso, in particolare, il diritto di prelazione non potrà essere esercitato neanche qualora il rilascio del fondo dovesse avvenire in una data successiva alla rinuncia.
Il diritto di prelazione del confinante è invece escluso quando tra i terreni non sussiste contiguità materiale. Ciò significa, ad esempio, che i fondi in questione sono divisi da un canale demaniale, una ferrovia, o ancora una strada statale, provinciale o comunale. Al contrario non esclude il diritto di prelazione agraria la presenza di una strada vicinale o privata, anche se comune a più proprietari, o di un semplice fosso.