3 Ottobre 2018

Pratiche sleali: nella “black list” anche l’etichettatura a semaforo

Nell'elenco delle pratiche sleali per il commercio entra anche l'etichettatura a semaforo o meglio, i sistemi di etichettatura nutrizionale fuorvianti che causano oltre ad una non corretta informazione del consumatore anche speculazioni, delocalizzazioni, ritardati pagamenti e vendite sottocosto, tutelando agricoltori e consumatori. E’ quanto afferma  Coldiretti nell'esprimere apprezzamento per l’approvazione da parte della Commissione Agricoltura del Parlamento Europea del Progetto di Relazione dell’On. Paolo de Castro che emenda la proposta di direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera alimentare. Il testo, approvato a larghissima maggioranza, istituisce di fatto  una base normativa minima comune a livello Ue a cui dovranno far riferimento tutti gli operatori della filiera agroalimentare e che potrà essere affiancata o integrata dalle misure nazionali.

Tra le novità più rilevanti il testo introduce, tra le pratiche sleali da vietare in Ue, i sistemi di etichettatura nutrizionale fuorvianti, come nel caso del semaforo adottato in Gran Bretagna che finisce per escludere nella dieta alimenti sani e naturali come l’olio di oliva da secoli presenti sulle tavole, a vantaggio di prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta.

“Un passo in avanti positivo contro sistemi troppo semplificati che cercano di condizionare in modo ingannevole la scelta del consumatore - ha affermato il Presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo – mettendo in pericolo la salute dei cittadini ma anche il sistema produttivo di qualità del Made in Italy”.

Nella lista nera delle pratiche sleali entrano anche i ritardi nei pagamenti effettuati oltre 30 giorni per prodotti agricoli e alimentari deperibili e oltre 60 giorni per prodotti non deperibili, a partire dall'ultimo giorno del mese in cui è stata ricevuta la fattura o il giorno di consegna concordato. Vietata anche la cancellazione unilaterale di un ordine di prodotti deperibili a meno di 60 giorni dalla data di consegna concordata e le vendite sottocosto, se non concordate in anticipo. Sono inoltre introdotte norme positive in materia di contrattualizzazione collettiva quale strumento di garanzia per tutte le parti coinvolte nella filiera e i produttori avranno il diritto di richiedere un contratto di fornitura scritto. Per la tutela delle forme di impresa organizzata, vengono salvaguardate le disposizioni relative ai termini di pagamento, lo speciale rapporto tra il socio e la propria cooperativa. Le organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori potranno presentare, per conto del produttore, una denuncia all'Autorità di contrasto ed essere coinvolte nel procedimento. Gli stessi vincoli saranno estesi inoltre agli acquirenti al di fuori dell’Unione, per evitare che gli operatori che acquistano prodotti sul mercato comunitario possano eludere le disposizioni della direttiva semplicemente trasferendo il loro luogo di stabilimento al di fuori dell'Ue, pena sanzioni. Il progetto legislativo passa ora all'esame del Consiglio con l’obiettivo di raggiungere un accordo definitivo entro la fine dell’anno.