22 Luglio 2013

Reddito dominicale

Quando si parla di reddito dei terreni è bene distinguere fra reddito agrario e reddito dominicale. Mentre, infatti, con il primo si sta ad indicare quella parte di reddito fondiario proveniente  dall’esercizio dell’attività agricola, con il secondo s’intende quello relativo esclusivamente alla proprietà.

La determinazione del reddito dominicale avviene applicando le tariffe d’estimo, elaborate a livello locale, e che prevedono una quota specifica a seconda della coltura del terreno.

Le tariffe d’estimo possono variare, qualora sopraggiungano esigenze particolari, e in ogni caso ogni dieci anni.
La revisione è disposta con decreto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze previo parere della Commissione censuaria centrale. Può essere effettuata d’ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, anche per singole zone censuarie o per sole classi di terreni.
Allo stesso modo il reddito dominicale non rimane fisso ma può aumentare, quando la qualità della coltura risultante in catasto venga sostituita da un’altra di reddito maggiore.

Qualora, invece, si abbia una sostituzione con una coltura di reddito minore si avrà una variazione in diminuzione. In entrambi i casi è necessario effettuare una denuncia.  Se la variazione è in aumento andrà presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata ed avrà effetto a partire da tale anno.

Le variazioni in diminuzione, invece, hanno corso già a partire dall’anno in cui si verificano ma possono essere comunicate entro il 31 gennaio dell’anno successivo. In caso di omessa denuncia sono previste delle sanzioni (Art. 3, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) che vanno da 258 euro ad un massimo di 2065 euro.