12 Agosto 2013

Reddito agrario

Il reddito agrario, insieme al reddito dominicale, costituisce quello che viene normalmente indicato come reddito fondiario. Mentre, però, il reddito dominicale è relativo alla proprietà dei beni, in questo caso il fondo, quello agrario è determinato dall’esercizio dell’attività agricola.

Secondo l’art. 32 del T.U.I.R. “il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.”

L’articolo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, inoltre, specifica che per attività agricole vanno intese tutte quelle attività di coltivazione del terreno, silvicoltura, ma anche allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, produzione di vegetali tramite strutture fisse o mobili, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo in questione.

Il calcolo del reddito agrario, quindi, è influenzato da diversi fattori fra cui la tariffa d’estimo dei terreni, come per i redditi dominicali, ma anche i costi di produzione, le spese di conservazione del capitale e i contributi assicurativi. In definitiva si tratta del reddito reale proveniente dal fondo effettivamente coltivato.

Per questo motivo, qualora si verifichino eventi imprevisti che possano danneggiare il raccolto o la produzione, il reddito agrario si considera inesistente.