8 Febbraio 2019

Giovane agricoltore: le novità e premio al 50% anche nel 2019

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha pubblicato una circolare che consolida in un unico testo la disciplina del giovane agricoltore nell’ambito dei Pagamenti diretti. In particolare, sono trattati gli aspetti relativi al premio giovane e l’accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”.

Per “giovane agricoltore” s’intende una persona fisica che:

  1. Si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base; e
  2. Non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di pagamento di base.

In caso di ditta individuale, l’insediamento è verificato con riferimento alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01); in caso di persona giuridica coincide con la data in cui il soggetto “giovane” entra a far parte della compagine sociale, assumendo il controllo effettivo e duraturo della società. A riguardo la circolare precisa che un soggetto “giovane” può attribuire la qualifica di giovane ad un’azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) una sola volta. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto “giovane” rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona giuridica), il premio è erogabile solo in favore dell’azienda agricola nella quale il soggetto “giovane” risulta essersi insediato per la prima volta.

Con riferimento al requisito anagrafico di 40 anni la circolare precisa che lo stesso deve essere posseduto dall’agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda di richiesta di aiuto del pagamento del premio giovane agricoltore o nell’anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”. Nel caso delle persone giuridiche, il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto in presenza di un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori. Come precisato dai Servizi della Commissione, la verifica di quanto suddetto deve essere eseguita considerando i seguenti elementi: 1. Il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale; 2. Il giovane agricoltore è in grado di partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della persona giuridica; 3. Il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della persona giuridica. La definizione di giovane così come descritta è applicata anche in riferimento alla richiesta di titoli dalla riserva nazionale. Si ricorda, infatti, che i titoli da riserva sono assegnati in via prioritaria ai giovani agricoltori che presentano la domanda entro il 15 maggio.

Il pagamento del premio per il giovane agricoltore è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto (di seguito titoli) e richiesta dello stesso nella domanda unica di pagamento e corrisponde al 50 % del valore medio dei titoli (proprietà o affitto), detenuti dall'agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari. Il pagamento per il giovane agricoltore è concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore, a prescindere dagli anni trascorsi dall’insediamento, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento. Tuttavia non è possibile recuperare la mancata erogazione dei pagamenti avvenuta prima del 1 gennaio 2018. Per comprendere meglio il meccanismo si riporta il seguente esempio. Giovane agricoltore insediato nel 2010 presenta la prima domanda di pagamento nel 2015. Secondo la precedente normativa il giovane aveva diritto al pagamento solo per il 2015 (5 anni dall’insediamento). Secondo quanto modificato con l’Omnibus, invece, i 5 anni decorrono dalla prima domanda (nel caso specifico dal 2015). Conseguentemente il giovane potrà percepire l’aiuto fino alla campagna 2019 (inclusa) senza tuttavia poter recuperare il pagamento del 2016 e del 2017 in quanto le nuove regole sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2018 (non vi è retroattività).

Con riferimento al pagamento del premio in favore di persone giuridiche la circolare precisa che il/i giovane/i agricoltore/i debba/no, in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime per i giovani agricoltori (a partire dal primo), esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.  Di fatto in caso di cessazione del controllo sulla persona giuridica il pagamento non è più concesso.

Inoltre, i servizi della Commissione hanno precisato che qualora si verifichi un mutamento della compagine sociale e al posto del soggetto che ha dato il requisito di “giovane” alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio subentra un nuovo soggetto “giovane” (non presente nel primo anno di richiesta del premio), la società non ha più diritto a percepire il pagamento del premio per il giovane agricoltore.

Infine, relativamente al primo insediamento dello Sviluppo Rurale le recenti modifiche al regolamento delegato stabiliscono che le condizioni per l'accesso al finanziamento applicabili a un giovane agricoltore che si insedia a capo di un’impresa agricola congiuntamente ad altri agricoltori sono equivalenti alle condizioni richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. Per le società, il controllo del giovane sulla persona giuridica è stabilito conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro. Tali modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2018.