17 Dicembre 2018

Pac 2019: cosa cambia?

Il 2019, oltre che un anno importante sul fronte della PAC post-2020, sarà caratterizzato da alcune novità relative ai pagamenti diretti, che è necessario considerare in vista della prossima annata agricola:

  • la lieve correzione del valore dei titoli e l’aumento del sostegno accoppiato;
  • la riserva nazionale.

Prima di analizzare le suddette novità, è bene ricordare le modifiche al sostegno per i giovani agricoltori apportate dal Regolamento Omnibus e già applicate dalla Domanda Unica 2018. Tali modifiche prevedono l’aumento della componente dei pagamenti diretti spettante ai giovani agricoltori. Infatti, la percentuale da considerare per il calcolo del pagamento è pari al 50% del valore dei titoli detenuti (in affitto o in proprietà) dal giovane agricoltore, anziché il 25% come previsto precedentemente. Inoltre, l’erogazione del premio potrà avvenire per un periodo di 5 anni a prescindere dalla data di primo insediamento. Rimane invariata e pari a 90 ettari la soglia massima di ettari su cui calcolare il premio.

 

La lieve correzione del valore dei titoli e l’aumento del sostegno accoppiato

La modesta variazione del valore dei titoli trova spiegazione nelle modifiche apportate dal D.m. del 9 agosto 2018, a partire dall’anno di domanda 2019 (tabella 1).

Difatti, tale decreto prevede un aumento dello 0,92% del massimale nazionale annuo da destinare al sostegno accoppiato che passa dal 12% al 12,92%, conseguentemente decresce il pagamento di base che passa dal 57% al 56,08%.

Per quanto concerne le risorse a disposizione per l’Italia, il plafond del pagamento di base subisce una correzione, per finanziare l’incremento del pagamento accoppiato la cui dotazione finanziaria aumenta di 34 milioni di euro.

 

Tabella 1 – Le scelte dell’Italia per i pagamenti diretti [1]

Tabella 1
Come già noto l’obiettivo di questa tipologia di pagamenti diretti sta nel concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui esistono determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che si trovano in difficoltà o che rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali. 

Detto ciò, tale incremento dello 0,92% dei pagamenti accoppiati è stato giustificato con la volontà di incrementare dello 0,33% la quota per la misura premi alla coltivazione del riso, dello 0,16% la quota per la misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero e dello 0,43% la quota per la misura premi alla coltivazione del frumento duro; ciò tenendo conto delle difficoltà che interessano questi settori, nonché gli impegni assunti per migliorare la sostenibilità ambientale dei relativi processi produttivi.

Indicativamente, per il riso, il pagamento accoppiato salirà da circa 100 a 150 €/ha, per i produttori di barbabietola, invece, passerà da circa 445 a 600 €/ha e infine nel caso del frumento duro, gli agricoltori potranno contare su un aiuto accoppiato stimato a 100 €/ha, contro gli 80 €/ha attuali (tabella 2).

Nel 2019, le produzioni vegetali interessate al sostegno accoppiato sono: frumento duro, soia, colture proteaginose, leguminose da granella, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da industria e olivo, a queste si aggiungono quattro produzioni zootecniche: bovini da latte, bovini da carne, bufalini e ovini. Per quanto concerne l’ammissibilità agli aiuti accoppiati nelle produzioni zootecniche, al fine di tutelare il benessere animale, il limite di 18 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli, stabilito con circolare AGEA 11 maggio 2018, è stato innalzato a 20 mesi dal d.m. del 9 agosto 2018.

 

Tabella 2 – Modifiche al sostegno accoppiato 2019

Tabella 2 

La circolare AGEA n. 35573 del 24 aprile 2018 introduce un’altra novità: il registro dei prati permanenti (RPP) che diventa operativo a tutti gli effetti.

L’articolo 45 del Reg. 1307/2013 riporta le disposizioni relative al mantenimento dei prati permanenti. Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili e gli agricoltori non possono convertire o arare tali zone sensibili. Per quanto riguarda le altre aree, la conversione è possibile solo dopo il rilascio dell’autorizzazione di AGEA, autorizzazione che è necessario richiedere secondo le modalità previste da AGEA nel SIAN, selezionando le superfici a prato permanente per le quali l’agricoltore vuole chiedere la conversione, tra tutte le superfici presenti nel registro.

Tale autorizzazione verrà rilasciata a patto che venga rispettato il rapporto tra superficie investita a prato permanente e superficie agricola totale che non può diminuire in misura superiore al 5%.

 

Riserva nazionale

Com’è noto, il Reg, 1307/2013 prevede che la riserva nazionale per l’assegnazione dei diritti all’aiuto dovrà essere destinata, in via prioritaria:

  • ai giovani agricoltori (fattispecie A);
  • agli agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola (fattispecie B).

Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale anche per l’assegnazione dei diritti all’aiuto agli agricoltori:

  • per evitare che le terre siano abbandonate (fattispecie C);
  • al fine di compensarli per svantaggi specifici (fattispecie D);
  • in conseguenza di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (fattispecie F).

Precedentemente al Reg. Omnibus, le domande relative alle fattispecie A, B e F della riserva nazionale dovevano essere accolte integralmente, anche a costo di tagliare i titoli agli agricoltori, ma le domande delle fattispecie C e D non venivano accolte se il plafond della riserva nazionale non era sufficiente.

A seguito del Reg. Omnibus, e delle relative scelte nazionali, a partire dal 2018, ed anche per il 2019 e il 2020, anche le fattispecie C e D, oltre che A, B e F, avranno diritto di accesso alla riserva nazionale.

Per far fronte a questa novità, AGEA dispone della facoltà di tagliare tutti i titoli di tutti gli agricoltori ma nel limite massimo dell’1,5% del valore dei titoli. Pertanto, le domande alle fattispecie C e D saranno tutte accolte, ma solo parzialmente fino alla concorrenza dell’1,5% del valore totale nazionale dei titoli.

 

PAC 2021-2027

Come già accennato, il 2019 sarà un anno importante sul fronte della prossima programmazione.

È in corso, difatti, il dibattito sulla Pac post-2020, che ha avuto inizio il 2 febbraio 2017, quando la Commissione europea ha indetto una consultazione pubblica al fine di individuare le sfide della Politica Agricola Comune futura; i risultati di tale consultazione sono stati presentati il 7 luglio 2017 nella Conferenza europea sul futuro della PAC.

Successivamente il 29 novembre 2017 la Commissione ha adottato la comunicazione su “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” per una PAC flessibile, equa e sostenibile. Infine il 1° giugno 2018 la Commissione ha presentato le proposte legislative sul futuro della Politica Agricola Comune, tali proposte sono tese a preparare la PAC per il futuro e ne delineano il quadro di bilancio e i principali orientamenti, evidenziando la volontà di promuovere una riforma più semplice, più moderna e più intelligente e sostenibile. Le proposte tengono conto dello schema di bilancio pluriennale predisposto dall'Esecutivo europeo per il settennio 2021-2027. Il Parlamento europeo ed il Consiglio sono ora chiamati a valutare, sulla base della procedura legislativa ordinaria, gli schemi di regolamento per la loro successiva approvazione entro il 2019, così come auspicato dalla Commissione al fine della loro entrata in vigore a partire dal 2021.

[1] In questa tabella non viene considerato il pagamento per i piccoli agricoltori in quanto si tratta di un pagamento facoltativo che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l’obiettivo di semplificazione amministrativa.