26 Marzo 2019

ISMEA, nuova moratoria dei mutui per le imprese agricole

In considerazione dell'intensificarsi delle calamità naturali e delle gravi epizoozie e fitopatie che colpiscono il settore agricolo, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) ha adottato un provvedimento di revisione degli attuali criteri che regolano la sospensione delle rate di mutuo attivati per l'acquisto di terreni tramite Ismea, per le imprese agricole in difficoltà, rendendo l'operazione più semplice e immediata.

La moratoria dei mutui è stata estesa anche alle imprese agricole colpite dal batterio della Xylella Fastidiosa che sta gravemente danneggiando il settore olivicolo oleario della Regione Puglia. In tale circostanza, l’utente potrà chiedere il rinvio delle rate che scadono nell’anno in cui si certifica il motivo del rinvio fino a tre anni successivi all’anno colpito dalla calamità.

Nuovi criteri per la concessione de rinvio rate per i mutui attivati per l'acquisto di terreni tramite Ismea

Al rinvio rate si potrà accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  1. Epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
  2. Eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità;
  3. Gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
  4. Usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.

Per andare incontro alle esigenze delle imprese agricole, in un'ottica di massima semplificazione e trasparenza, l'accesso al rinvio delle rate è automatico e sarà concesso con la semplice presentazione del provvedimento attestante lo stato di calamità o altre condizioni, con riferimento alla localizzazione geografica della propria azienda.

Inoltre, le imprese avranno la facoltà di scegliere le modalità di rimodulazione del piano di ammortamento secondo le proprie esigenze economiche e finanziarie.

Tra le condizioni di accesso al rinvio rate è stato abolito il pagamento di un terzo della debitoria maturata. In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine. La risoluzione del contratto potrà essere disposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.

Infine, il rinvio delle rate potrà essere richiesto ogni qualvolta nel corso del piano di ammortamento, si verifichino nuovi eventi calamitosi, ovvero nuove fitopatie, accertati dalla autorità competenti.

Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l’impresa potrà scegliere una delle seguenti modalità di rimodulazione del piano di ammortamento:

  1. Rinvio e rimodulazione
  2. Rinvio e allungamento
  3. Rinvio ed estensione
  4. Rinvio e traslazione

Sulle rate oggetto di rinvio non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.

Per ulteriori dettagli sui criteri di concessione e per scaricare domanda di rinvio rate clicca qui.