13 Dicembre 2013

Vendita diretta prodotti agricoli: norme igienico-sanitarie

Come abbiamo già avuto modo di accennare nell’articolo di introduzione alla vendita diretta di prodotti agricoli, l’azienda in causa non è obbligata a richiedere licenze e autorizzazioni speciali. Deve, tuttavia, necessariamente rispettare le norme igienico-sanitarie previste dalla Comunità Europea per le attività di commercializzazione di prodotti alimentari.
La verifica dell’adeguamento a tali normative (“Pacchetto igiene”) spetta ai Comuni di riferimento, coadiuvati dalle ASL per quanto concerne istruttorie e controlli. In particolare sono proprio queste ultime a concedere il nulla osta sanitario.
L’autorizzazione rilasciata riguarda l’idoneità delle attrezzature e dei locali utilizzati fra cui quelli adibiti a:

-vendita della carne

-deposito all’ingrosso e al dettaglio

-somministrazione di alimenti e bevande

-produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande

Naturalmente la richiesta e il conseguimento del nulla osta dovrà precedere l’invio della comunicazione di inizio attività al Comune di residenza.
Il pacchetto di norme prevede, inoltre, un sistema di autocontrollo per tutelare la salute del consumatore.  In particolare agli operatori del settore alimentare si impone di attuare una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP,  oltre che una corretta prassi igienica e l’applicazione di buone pratiche nella conduzione dell’allevamento e della produzione in generale.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito dell’ Unione Europea.