5 Agosto 2013

Voucher in agricoltura: modalità e criteri di utilizzo

In ambito lavorativo con il termine voucher s’intendono i “buoni ”di pagamento per prestazioni occasionali svolte al di fuori di un normale contratto, in modo discontinuo e saltuario. In agricoltura, in particolare, l’utilizzo di questo istituto è molto frequente per la stagionalità di alcune attività e il basso livello di burocrazia richiesto.

Allo stato attuale l’utilizzo dei voucher è disciplinato dalla recente Riforma Fornero del 28 giugno 2012 , che ha innovato profondamente le regole del lavoro accessorio. Il Decreto ministeriale dello scorso 27 marzo ha invece ulteriormente chiarito modalità e criteri di utilizzo. Alla luce delle normative vigenti, quindi, possono usufruire di questo strumento di pagamento:

-le aziende agricole con volumi d’affari superiori a 7.000 euro esclusivamente per specifiche categorie di lavoratori, ovvero pensionati e giovani sotto i venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi, compatibilmente con gli impegni scolastici;

-le aziende agricole con volumi d’affari inferiori a 7.000 euro per qualsiasi soggetto in qualunque tipo di attività, anche non stagionale, purché il lavoratore non sia stato iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dell’anno precedente.

Il valore nominale del voucher è fissato a 10 euro ma non è più vincolato alla prestazione bensì alle ore lavorative. I buoni lavoro, quindi, sono orari, numerati progressivamente e datati. Il limite di compensi percepibili dal lavoratore tramite voucher è fissato a 5000 euro annui, calcolati non più su singolo ma come somma di tutti gli eventuali committenti.

Attraverso l’utilizzo dei voucher è anche garantita la copertura assicurativa (INAIL) e quella previdenziale (INPS) nei limiti dei 5000 euro netti per prestatore e da considerare nel corso, inoltre, di un intero anno solare per committente. Il limite scende invece a 3000 euro laddove il prestatore usufruisca di misure di sostegno al reddito.

Dal punto di vista sanitario, invece, il lavoratore è tenuto a visita medica preventiva, che sarà effettuata a cura del medico competente in azienda o presso l’Asl. È inoltre indispensabile informare e formare i prestatori di lavoro occasionale in merito a rischi e gestione della sicurezza in azienda.