13 Febbraio 2014

La società agricola: attribuzione della qualifica IAP

Fra i requisiti imprescindibili di una società agricola, oltre alle indicazioni relative alla ragione sociale e l'oggetto della società, rientra il possesso della qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale) da parte di uno dei soci o dell'amministratore dell'azienda.

Non solo, al di là della qualifica attribuita alle singole persone fisiche, il titolo di imprenditore agricolo professionale può spettare anche alla società agricola stessa. La legge di orientamento 5 marzo 2001 e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 228/2001 hanno infatti esteso il diritto anche alle persone giuridiche.

Il Decreto Legislativo n. 99/2004 ha inoltre ulteriormente modificato le condizioni necessarie per consentire l'acquisizione della qualifica da parte di una società agricola.
In particolare la società potrà valersi del titolo IAP nei seguenti casi:

  • qualora nella società di persone almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari);
  • nel caso di società cooperative, comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  • nelle società di capitali, qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

L'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale mette la società nelle condizioni di poter usufruire di tutte quelle agevolazioni che in passato erano riservate esclusivamente agli imprenditori agricoli individuali.