Etichetta nutrizionale, importanti novità: in ottemperanza di quanto disposto dal Regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, dal 13 dicembre è entrato in vigore l’obbligo per tutti gli alimenti confezionati, di indicare etichetta i seguenti valori nutrizionali:
- valore energetico
- quantità di grassi (di cui gli acidi grassi saturi)
- carboidrati (di cui gli zuccheri)
- proteine
- sale
espressi per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto, e facoltativamente anche per porzione.
Da un punto di vista tecnico, vediamo in modo più specifico, cosa prevede il Regolamento (UE) n.1169/2011 circa l'etichetta nutrizionale.
Per la definizione dei valori da inserire nelle dichiarazioni nutrizionali, il regolamento prevede la possibilità, a scelta del produttore, di riferirsi o ad analisi specifiche sull’alimento presso i laboratori, oppure al calcolo sulla base di valori medi noti o effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati o su dati generalmente stabiliti e accettati. Peraltro si potranno indicare - su base volontaria - anche altri elementi, quali gli acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre e i sali minerali o vitamine se contenuti in quantità significative.
Il regolamento comunitario N. 1169/2011 prevede anche alcune esenzioni dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale:
- i prodotti non trasformati, che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti, all’infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati). Non rientra invece l’olio di oliva, considerato dalla Commissione Europea un prodotto trasformato.
- i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Rientra in questa categoria, ad esempio, l’uva passa. Non rientra invece il prosciutto crudo, in quanto non è un monoingrediente a causa del passaggio del sale all’alimento a seguito della salagione (utilizzata per la maturazione/stagionatura).
- Le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele.
- Gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm quadrati.
- Alimenti anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio, che forniscono direttamente al consumatore finale. Relativamente a questo punto, la circolare interministeriale MISE-Salute n. 361078 del 16/11/2016 ha chiarito i limiti di tale esenzione, che riguarda in sostanza i prodotti offerti in vendita diretta dalle microimprese, ossia quelle sotto i 2 milioni di euro e i 10 dipendenti, nell’ambito del circuito locale, che è quello della provincia dove ha sede l’impresa e le province limitrofe.
LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NELLA NUOVA ETICHETTA NUTRIZIONALE
VALORE ENERGETICO |
KJOUL
KILOCALORIE |
QUANTITA DI GRASSI |
g |
Di cui ACIDI GRASSI SATURI |
g |
CARBOIDRATI |
g |
Di cui ZUCCHERI |
g |
PROTEINE |
g |
SALE |
g |
Fonte: Elaborazioni Coldiretti
LE INFORMAZIONI VOLONTARIE NELLA NUOVA ETICHETTA NUTRIZIONALE
ACIDI GRASSI MONOINSATURI |
ACIDI GRASSI POLINOINSATURI |
POLIOLI |
AMIDO |
FIBRE |
SALI MINERALI |
VITAMINE |
Fonte: Elaborazioni Coldiretti