13 Dicembre 2016

Etichetta nutrizionale, cosa prevede il Regolamento UE

Etichetta nutrizionale, importanti novità: in ottemperanza di quanto disposto dal Regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, dal 13 dicembre è entrato in vigore l’obbligo per tutti gli alimenti confezionati, di indicare etichetta i seguenti valori nutrizionali:

  • valore energetico
  • quantità di grassi (di cui gli acidi grassi saturi)
  • carboidrati (di cui gli zuccheri)
  • proteine
  • sale

espressi per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto, e facoltativamente anche per porzione.

Da un punto di vista tecnico, vediamo in modo più specifico, cosa prevede il Regolamento (UE) n.1169/2011 circa l'etichetta nutrizionale.
Per la definizione dei valori da inserire nelle dichiarazioni nutrizionali, il regolamento prevede la possibilità, a scelta del produttore, di riferirsi o ad analisi specifiche sull’alimento presso i laboratori, oppure al calcolo sulla base di valori medi noti o effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati o su dati generalmente stabiliti e accettati. Peraltro si potranno indicare - su base volontaria - anche altri elementi, quali gli acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre e i sali minerali o vitamine se contenuti in quantità significative.

Il regolamento comunitario N. 1169/2011 prevede anche alcune esenzioni dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale:

  • i prodotti non trasformati, che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti, all’infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati). Non rientra invece l’olio di oliva, considerato dalla Commissione Europea un prodotto trasformato.
  • i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Rientra in questa categoria, ad esempio, l’uva passa. Non rientra invece il prosciutto crudo, in quanto non è un monoingrediente a causa del passaggio del sale all’alimento a seguito della salagione (utilizzata per la maturazione/stagionatura).
  • Le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele.
  • Gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm quadrati.
  • Alimenti anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio, che forniscono direttamente al consumatore finale. Relativamente a questo punto, la circolare interministeriale MISE-Salute n. 361078 del 16/11/2016 ha chiarito i limiti di tale esenzione, che riguarda in sostanza i prodotti offerti in vendita diretta dalle microimprese, ossia quelle sotto i 2 milioni di euro e i 10 dipendenti, nell’ambito del circuito locale, che è quello della provincia dove ha sede l’impresa e le province limitrofe.

LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NELLA NUOVA ETICHETTA NUTRIZIONALE

VALORE ENERGETICO KJOUL

KILOCALORIE

QUANTITA DI GRASSI g
Di cui ACIDI GRASSI SATURI g
CARBOIDRATI g
Di cui ZUCCHERI g
PROTEINE g
SALE g

Fonte: Elaborazioni Coldiretti

 

LE INFORMAZIONI VOLONTARIE NELLA NUOVA ETICHETTA NUTRIZIONALE

ACIDI GRASSI MONOINSATURI
ACIDI GRASSI POLINOINSATURI
POLIOLI
AMIDO
FIBRE
SALI MINERALI
VITAMINE

Fonte: Elaborazioni Coldiretti